Cronaca

Lottizzazione D1.1: l’appello approda alla Corte Costituzionale

mino ciocia
d1.1
Per la giudice Iacovone la confisca è sproporzionata per i piccoli abusi edilizi
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«Il reato è ormai prescritto ma l’estinzione dell’addebito penale impone comunque la verifica della possibilità di addivenire ad un esito assolutorio ed il controllo della ricorrenza o meno dei requisiti di legge per la conferma o per la revoca della confisca». È quanto scritto nella ordinanza del Giudice della Corte d’Appello di Bari, Maria Iacovone, in merito alla sentenza per lottizzazione abusiva, la D1.1, cui i 167 imputati e condannati nel processo di primo grado, avevano fatto ricorso.
Nella sostanza la Corte, chiamata ad esprimersi sul ricorso a quella sentenza, ha voluto inviare alla Corte Costituzionale la decisione in merito alla confisca dei manufatti realizzati in quella lottizzazione. Confisca che, per quanto sia stata una pena accessoria nella sentenza di primo grado ormai prescritta, pesa come una spada di Damocle sul capo dei lottizzanti. Il nodo da sciogliere è quello della legittimità costituzionale del provvedimento di confisca, che la giudice Iacovone ritiene essere «sproporzionata alla luce della giurisprudenza».
In altri termini la confisca sarebbe impropriamente applicata su violazioni meno gravi, come ad esempio piccoli abusi sui manufatti e difformità dai progetti iniziali. Difformità che potrebbero essere considerate come «lieve colpa dei beni abusivamente lottizzati e al ravvisato contributo determinante della pubblica amministrazione comunale alla realizzazione di quel risultato lottizzato». Persino la Corte Europea era stata chiamata a redimere la questione. Con le istanze dei lottizzanti che sono state accolte parzialmente ma che comunque la stessa Corte ha rimandato alla norme italiane in materia.
Per questo la Iacovone nell’ordinanza scrive: «ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la Corte d’Appello solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 secondo comma del Dpr 380/01 per contrasto con l’art. 117 della Costituzione nella parte in cui, qualora la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite risulti sproporzionata. L’Italia non consente l’applicazione meno grave, come quella dell’obbligo di procedere all’adeguamento parziale delle opere eseguite per renderle integralmente conformi alla pianificazione urbanistica». Per questo il giudizio è stato sospeso «sino all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale». Tutti gli atti, per questo, sono stati trasmessi immediatamente alla Corte Costituzionale.
«Con i miei assistiti – ha commentato l’avvocato Francesco Mastro, che difende alcuni dei proprietari degli immobili realizzati nella D1.1 – continuiamo ad asserire che i presupposti per la confisca degli immobili siano decaduti insieme alle prescrizioni della sentenza di primo grado. Aspettiamo con fiducia la pronuncia della Corte Costituzionale pronti però a ricorrere in Cassazione e oltre se l’esito di quella pronuncia non dovesse esserci favorevole».

martedì 19 Maggio 2020

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